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Ordinanza — n. 18500/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18500/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the applicant, Denis Costei Strauneanu, personally submitted the petition rather than through a registered defense attorney. Under the 2017 law reform, personal appeals are strictly prohibited for defendants and convicted persons, requiring submission by a qualified lawyer. The court ruled that the procedural violation rendered the appeal void and ordered the applicant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals by defendants or convicted persons must be submitted by a registered defense attorney; personal submission renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal submission prohibition defense attorney requirement 2017 legislative reform court costs and fines requisito della firma atto privo di sottoscrizione permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021 - Marrazzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAUNEANU DENIS COSTEL nato in ROMANIA il 17/12/1996 avverso l'ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che Denis Costei Strauneanu ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Perugia; Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 20