Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal waste disposal due to lack of admissibility grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Bonasera inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal waste disposal. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and leniency based on his age and lack of prior record, but the court found these arguments insufficient for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and Bonasera was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they lack specific grounds for review or if the lower court's factual findings are not subject to re-evaluation on appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONASERA GIUSEPPE nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA il 09/01/1947 avverso la sentenza del 28/03/2024 del TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Savona del 28 marzo 2024, con cui Giuseppe Bonasera è stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di 6.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, lett.
a) del d.lgs. n. 152 del 2006, commesso in Loano e Toirano in data antecedente e prossima al 28 settembre 2022 e fino al 5 ottobre 2022. Veniva altresì disposta la confisca del motocarro di proprietà dell'imputato. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dal Tribunale che, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, ha legittimamente ritenuto sussistente il reato contestato, valorizzando a tal fine gli accertamenti compiuti dai CC di Loano, da cui è emerso che Giuseppe Bonasera accumulava in modo incontrollato rifiuti non pericolosi (tra cui pannelli di metallo riconducibili allo smontaggio di cucine, pezzi metallici di una lavatrice, un letto pieghevole, un tubo di una idropulitrice, un telaio di un carrellino della spesa e altri frammenti di elettrodomestici, per un peso netto di 477 kg.), per poi trasportarli e smaltirli senza la prescritta autorizzazione e in assenza di documenti circa la provenienza dei rifiuti trasportati.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che il secondo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è parimenti manifestamente infondato, posto che il giudice monocratico, in maniera pertinente e dunque non censurabile in questa sede, ha rimarcato la natura non occasionale della condotta, richiamando a tal fine sia la documentazione acquisita presso il centro di smaltimento "Verde Liguria Riciclaggi", attestante un precedente accesso dell'imputato per lo smaltimento di un altro ingente quantitativo di rifiuti metallici, sia le dichiarazioni del teste Paolo Perrotto, genero di Bonasera, il quale ha riferito che questi da diversi anni accumulava rifiuti nei pressi della villetta bifamiliare dove entrambi abitavano, non potendosi peraltro verso sottacere che l'età avanzata del ricorrente e la sua condizione di incensurato sono state valorizzate in ogni caso dal Tribunale ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
2_ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'