Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18491/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; filed after 60-day deadline despite late notification of error correction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18491/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the 60-day statutory deadline for cassation appeals. Although the appellant argued that a late notification of a material error correction extended the filing period, the court rejected this, noting no notification was required for the defense regarding the appeal's deposit. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 544 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the 60-day period is inadmissible, and a subsequent notification of a material error correction does not extend the filing deadline if no notice was previously required for the defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal deadline material error correction statutory time limit procedural inadmissibility notification requirements tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini termini di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 544 comma 3 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso è tardivo, in quanto presentato 1'8 dicembre 2023, a fronte di una sentenza resa il 26 maggio 2023 e depositata il 20 luglio 2023, ossia entro il termine di 60 giorni fissato ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 131 bis cod. pen
art. 544 comma 3 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso è tardivo, in quanto presentato 1'8 dicembre 2023, a fronte di una sentenza resa il 26 maggio 2023 e depositata il 20 luglio 2023, ossia entro il termine di 60 giorni fissato ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPIANO FILIPPO nato a MONOPOLI il 10/01/1978 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviso alle o_arti) udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 26 maggio 2023, che, in riforma della decisione assolutoria resa ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. dal Tribunale di Bari 1'8 marzo 2021, decisione che era stata impugnata dal RM., ha condannato Filippo Tropiano alla pena di mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 4 comma 1, 4 bis e 4 ter della legge n. 401 del 1989; fatto accertato il 6 dicembre 2016 in Monopoli.

Rilevato che il ricorso è tardivo, in quanto presentato 1'8 dicembre 2023, a fronte di una sentenza resa il 26 maggio 2023 e depositata il 20 luglio 2023, ossia entro il termine di 60 giorni fissato ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen. dalla Corte territoriale, per cui, pur tenendo conto della sospensione feriale, il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva il 23 ottobre 2023, a nulla rilevando che il 27 ottobre 2023, dunque a termine per impugnare già scaduto, sia stata notificata all'imputato la sentenza recante la correzione dell'errore materiale circa il soggetto tenuto al pagamento delle spese processuali (l'appellato e non l'appellante), atteso che alcuna notifica era dovuta alla difesa rispetto al deposito della motivazione della sentenza.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2024.