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Ordinanza — n. 18489/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenges to sentencing and lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18489/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Lombardo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lombardo challenged an 8,000 euro fine for hygiene violations, arguing for generic mitigating circumstances and a lower penalty. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the defendant's habitual conduct and the severity of the sanitary deficiencies.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and do not confront the reasoning of the contested judgment, as merit review is excluded in cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded criminal penalty hygiene violations habitual conduct cassation review procedural costs legislazione alimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO PASQUALE nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 09/01/1947 avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Locri del 16 maggio 2024, con cui Pasquale Lombardo è stato condannato alla pena di 8.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5, lett. b), e 6 della legge n. 283 del 1962, fatto accertato in Marina di Gioiosa Jonica il 22 novembre 2021.

Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sovrapponibili, il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche (primo motivo) e al discostamento della pena dal minimo edittale (secondo motivo), sono manifestamente infondati, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 5), in cui è stata rimarcata l'adeguatezza della pena irrogata al ricorrente, peraltro non eccessiva (euro 8.000 di ammenda), non consentendo una mitigazione del trattamento sanzionatorio i numerosi precedenti specifici a carico di Lombardo, sintomatici dell'abitualità della condotta, e le ravvisate macroscopiche carenze igieniche nella conservazione del prodotto ittico.

Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2024.