Ordinanza — n. 18481/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA VALENTINA nato a TORINO il 14/11/1980 avverso la sentenza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; /V7777- Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 gennaio 2024, con cui Valentina Giunta è stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 2.500 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 81, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18481/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 81, comma 1, lett.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA VALENTINA nato a TORINO il 14/11/1980 avverso la sentenza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; /V7777- Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 gennaio 2024, con cui Valentina Giunta è stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 2.500 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 81, comma 1, lett.
b) e 64, comma 1, lett. b), c) e d) del d.lgs. n. 81 del 2008, accertato in Terme Vigliatore il 26 giugno 2019. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, ha valorizzato gli accertamenti compiuti dal personale dell'Arpa di Messina presso l'azienda "Orizzonti s.r.l.", dedita alla realizzazione di imbarcazioni in vetroresina, la cui titolare era la ricorrente, essendo emerso da tali accertamenti, per quanto in questa sede rileva, che i capannoni adibiti alle varie fasi delle lavorazioni erano caratterizzati da notevole disordine, essendo sparsi ovunque gli scarti di lavorazione, al punto da intralciare il passaggio e il raggiungimento delle vie di fuga, mentre è stato altresì acclarato che una delle uscite di emergenza si presentava con la porta chiusa e ostruita da un ponteggio mobile che impediva l'agevole raggiungimento della stessa.
Precisato che l'ordinanza di archiviazione del procedimento amministrativo ha riguardato la sola violazione dell'art. 269 del d. Igs. 152/2006 e non anche quella per cui è intervenuta condanna. Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembr