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Ordinanza — n. 18480/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for tax evasion, ruling defense arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18480/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Pietro Riboni inadmissible, confirming his conviction for tax evasion. The defense argued for alternative interpretations of evidence and constitutional violations, but the court found these arguments meritless and outside the scope of a review for legal errors. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the defendant's failure to pay VAT was a deliberate business choice rather than a state of necessity.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 10 ter D.Lgs. 74/2000: The Supreme Court dismisses appeals based on alleged lack of absolute motivation or constitutional conflicts when the lower court's reasoning is rational and the facts clearly establish criminal intent without valid alternative interpretations.

Parole chiave

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tax evasion conviction lack of absolute motivation constitutional complaint inadmissibility business choice defense state of necessity exclusion Cassazione ordinanza procedural penalty payment cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 604 cod. proc. pen.
Considerato che le doglianze aventi ad oggetto le eccezioni di illegittimità costituzionale degli art. 604 cod. proc. pen. e 10 ter del d.
Art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000
Quanto all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, deve osservarsi che nella sentenza impugnata (pag.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 604 cod. proc. pen
Considerato che le doglianze aventi ad oggetto le eccezioni di illegittimità costituzionale degli art. 604 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. Un., n. 3287 del 27/11/2008
Sez. Un., n. 3287 del 27/11/2008, dep.
Sentenza della Consulta n. 175 del 2022
3- 4) sono state spiegate, in maniera adeguata e pertinente, sia le ragioni per cui non è estendibile a tale norma la ratio decidendi della sentenza della Consulta n. 175 del 2022, riferita alla diversa norma di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIBONI PIETRO nato a MEINA il 03/06/1945 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 5 aprile 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Novara il 21 ottobre 2021, con cui Pietro Riboni era stato condannato alla pena di mesi 6 e giorni 15 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato ex art. 10 ter del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capi A e B); fatti commessi in Borgomanero il 27 dicembre 2014 (capo A) e il 27 dicembre 2015 (capo B). Letta la memoria a firma dell'avvocato Enrico Faragona, difensore di fiducia del ricorrente. Rilevato che le doglianze con le quali si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sono manifestamente infondate, in quanto volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, oltre a rimarcare la (non contestata) materialità delle condotte contestate, hanno ragionevolmente escluso la configurabilità dello stato di necessità o del difetto di dolo rispetto all'omesso versamento dell'iva, evidenziando che la rinuncia ai pagamenti nei confronti dell'Erario, lungi dall'essere impostR da fattori imprevedibili e irresistibili, è stata frutto di una ben precisa scelta imprenditoriale del ricorrente, che ha preferito destinare le provviste finanziarie ad altre esigenze aziendali, opzione questa che, di per sé, è inidonea ad escludere il disvalore penale dei fatti per cui si procede.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che le doglianze aventi ad oggetto le eccezioni di illegittimità costituzionale degli art. 604 cod. proc. pen. e 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, sono parimenti manifestamente infondate, dovendosi evidenziare, quanto all'art. 604 cod. proc. pen., che sarebbe illegittimo perché non prevederebbe tra i casi in cui va disposta la trasmissione degli atti al primo giudice quello in cui si ravvisa il difetto assoluto di motivazione della decisione gravata, innanzitutto che tale situazione non è ravvisabile né comprovata nel caso di specie, dovendosi a ciò aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (cfr.

Sez. Un., n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 244118) che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, ciò in quanto la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa.

Quanto all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, deve osservarsi che nella sentenza impugnata (pag. 3- 4) sono state spiegate, in maniera adeguata e pertinente, sia le ragioni per cui non è estendibile a tale norma la ratio decidendi della sentenza della Consulta n. 175 del 2022, riferita alla diversa norma di cui all'art. 10 bis del d. 1gs. n. 74 del 2000, sia i motivi per i quali gli ulteriori profili di presunto contrasto con la Costituzione segnalati dalla difesa non erano né fondati né rilevanti. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in