Cassation appeal dismissed for lack of specific power of attorney and insufficient specificity regarding the false declaration charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absence of a specific power of attorney required by law. Although the appellant argued against a conviction for false declaration involving concealed criminal records, the Court found the appeal insufficiently specific and noted the lower courts' reasoning was not illogical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the specific power of attorney is not attached, and the appeal must be sufficiently specific to address the merits of the conviction.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONI MARCO nato a CASALE MONFERRATO il 14/02/1967 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Alessandria il 12 maggio 2022, con la quale Marco Mazzoni era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 19, comma 6, della legge n. 241 del 1990, commesso il 24 settembre 2019 in Valenza.
Rilevato, in via preliminare, che al ricorso, presentato il 24 giugno 2024, non è allegato lo specifico mandato a impugnare, il che rende inammissibile l'impugnazione, avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Rv. 285984 e Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Rv. 285444) che, in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione. Considerato che, in ogni caso, al di là di tale profilo, il ricorso sarebbe comunque inammissibile nel merito, in quanto non adeguatamente specifico, a fronte delle pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata (pag.
3) circa la configurabilità del falso ascritto a Mazzoni, resosi autore di una mendace attestazione, nella s.c.i.a. presentata al Comune di Valenza, circa il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71, comma 1, lett. C) del d. Igs. n. 59 del 2010, avendo l'imputato consapevolmente taciuto l'esistenza dei precedenti penali a suo carico, come illustrato nelle sentenze di merito con motivazione non illogica e dunque in questa sede non censurabile. Osservato, pertanto, che il ricorso, per le ragioni esposte, deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 novembre 202