Cassation court dismisses appeals against tax fraud conviction for using non-existent invoices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Scarpa and Fungo inadmissible, upholding their convictions for tax fraud. The lower courts found the defendants guilty based on the use of two non-existent invoices and corroborating dialogue recordings. The court rejected the arguments regarding evidentiary re-evaluation, stating they fall outside the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 2 d.lgs. n. 74/2000: Appeals challenging factual assessments or alternative interpretations of evidence are inadmissible as they exceed the scope of the judgment of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCARPA FRANCO nato a BIELLA il 12/12/1950 FUNGO MASSIMO nato a ASTI il 09/07/1974 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 7 marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Asti il 16 dicembre 2020, con cui, per quanto in questa sede rileva, Franco Scarpa e Massimo Fungo erano stati condannati, entrambi con i doppi benefici di legge, alle rispettive pene, Scarpa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione e, Fungo, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuti colpevoli del reato ex art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 30 ottobre 2018 in Rocchetta Tanaro.
Rilevato che i due motivi dei comuni ricorsi di Scarpa e Fungo, con i quali si censura, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e dell'inosservanza della legge penale, la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno rimarcato la configurabilità del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto ai ricorrenti, quali soci della società Asti Global Insurance s.r.I., risultati entrambi coinvolti a vario titolo nella condotta illecita, consistita nell'aver utilizzato nella dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2017 due fatture per operazioni inesistenti emesse rispettivamente da Andrea Masoero (fattura n. 1 del 10 febbraio 2017 di 4.450 euro) e da Andrea Merlino (fattura n. 1 del 2 febbraio 2017 di 6.445 euro); il giudizio di responsabilità è invero scaturito dalla correlazione logica tra le sovrapponibili dichiarazioni dei soggetti che hanno emesso le fatture e la registrazione del dialogo effettuata da Masoero, nella quale gli interlocutori, ossia Masoero, Fungo e Giuseppe Fogliano, socio di Scarpa, legale rappresentante della Asti Global Insurance s.r.I., nonché firmatario della dichiarazione fraudolenta per cui si procede, parlano dell'operazione relativa all'emissione della falsa fattura, come ricostruito dai giudici di appello con motivazione non illogica e dunque non censurabile in questa sede (cfr. pag. 5-7 della sentenza impugnata).
Considerato che la motivazione della decisione gravata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
( i 7_ A d Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 n