Cassation court dismisses appeal against reduced sentence for recidivism due to inadmissible generic mitigation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence for recidivism, arguing for generic mitigation which was not properly requested. The court rejected this because the request lacked specificity and the appellant failed to provide evidence while absent from the trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 59 c.p.: The appeal is inadmissible when the request for generic mitigation is formulated in non-specific terms and the appellant fails to substantiate the absence of positive appreciation factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE SALVATORE nato a SOMMA VESUVIANA il 13/04/1949 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 26 marzo 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Bologna I'll settembre 2019, ha ridotto ad anni 2 e mesi 2 di reclusione la pena inflitta a Salvatore Carbone, ritenuto colpevole del reato ex art. 349, comma 2, cod. pen., aggravato dalla recidiva di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen.; fatto accertato tra il 12 gennaio e il 10 febbraio 2016 in San Lazzaro di Savena.
Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sovrapponibili, il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, sono manifestamente infondati, dovendosi considerare in primo luogo che la Corte di appello ha comunque ridotto la pena, rivedendo i criteri di computo della recidiva, a ciò dovendosi aggiungere che, in ogni caso, nell'atto di appello la richiesta di concessione delle attenuanti generiche era stata formulata in termini non adeguatamente specifici, a fronte dei pertinenti rilievi della sentenza di primo grado, che aveva rimarcato, da un lato, la presenza dei precedenti penali a carico dell'imputato e, dall'altro, l'assenza di profili meritevoli di positivo apprezzamento, non avendo il ricorrente, rimasto assente nel corso del giudizio, fornito alcun contributo alla ricostruzione dei fatti di causa.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2024.