Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing in a plea bargain case under Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentencing calculation in a plea bargain, arguing it was excessive. The court ruled that such complaints are inadmissible because they do not concern the formation of will, prosecutor consent, or divergent content of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In plea bargain appeals, only grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, or divergent content are admissible, while complaints about waived conditions or sentencing determination are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE CESARE nato a RECCO il 01/06/1974 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avv•so alle parti; udita la relazionesvolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; 7 R.G. n. 29946/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena; Rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., pag. 11 della sentenza in cui la Corte motiva sul punto oggetto del motivo).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2