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Ordinanza — n. 18323/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds not contrasting with lower court's detailed reasoning on non-punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18323/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability due to the minor nature of the offense, but the court found the arguments merely repetitive of the appellate court's already evaluated criticisms. Consequently, the appeal was rejected because it failed to objectively contrast with the specific reasoning provided in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's reasoning or are objectively generic and fail to contrast with the specific motivation provided in the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal non-punishability minor offense repetitive arguments rejection procedural costs and fine necessità di cure mediche assistenza agli anziani accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
29757/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
29757/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA COGNATA ADRIANO nato a LENTINI il 30/04/1987 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29757/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pag. 3 sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025