Cassation court dismisses appeal as generic and non-comparable to lower court's detailed reasoning on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, contesting lack of punishability and recidivism. The court rejected these arguments because they merely repeated criticisms already adequately evaluated by the lower court without objectively contrasting with the specific reasoning provided in the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of censure already adequately evaluated by the judges of the merits and are objectively generic with respect to the reasoning of the appealed judgment.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIVARA DANIEL nato a MONZA il 08/10/1991 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29697/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla ritenuta recidiva, al giudizio di bilanciamento e al trattamento sanzionatorio;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 1 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2025