Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of confrontation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction and sentencing, but the court found the grounds merely repetitive of the appellate court's already evaluated criticisms. Consequently, the appeal was rejected because it failed to specifically confront the lower court's detailed reasoning on the facts and law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's decisions or if they are objectively generic and do not specifically confront the reasoning provided in the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LANNO PATRIZIA nato a NAPOLI il 10/07/1961 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29617/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 582 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della scriminante di cui agli artt. 59- 393 bis cod. pen., alla contestata aggravante, all'aumento di pena inflitto per continuazione e, più in generale, alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano, tenuto conto anche della entità minima di pena inflitta per continuazione (pagg. 2 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 202