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Ordinanza — n. 18319/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-comparable to lower court's detailed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18319/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability due to minor facts and contested recidivism, but the court found these arguments merely repetitive of the appellate court's already evaluated criticisms. The decision rests on the grounds that the appellant's submissions were objectively generic and failed to meaningfully confront the specific reasoning provided in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive arguments are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection non-punishability defense recidivism contestation procedural costs award aiuto all'evasione di detenuti assenza prolungata all'estero proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
29590/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 385 cod. pen
29590/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIGUERRA FORTUNATO nato a CASORIA il 16/08/1958 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29590/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla ritenuta recidiva, al trattamento sanzionatorio;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 2 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 gennaio 2025.