Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18318/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding criminal liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18318/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitive of the lower court's already evaluated criticisms and lacked specific engagement with the judgment's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive arguments fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability appeal generic arguments inadmissibility repetitive censure rejection Article 385 Penal Code court costs and fine inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute ritorno del minore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
29533/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
29533/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMIGLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 03/03/1971 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29533/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 2 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 gennaio 2025