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Ordinanza — n. 18316/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic failure to recognize mitigating circumstances as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18316/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found this claim manifestly unfounded and objectively generic. Consequently, the court ruled that the appeal did not meaningfully confront the reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 391 ter cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and objectively generic, failing to meaningfully confront the reasoning of the appealed judgment.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances manifestly unfounded appeal objective generality failure to confront reasoning inadmissible appeal grounds false indicazioni su attività commerciali procedura per diffamazione informazione erronea

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 ter cod. pen.
29525/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 391 ter cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 391 ter cod. pen
29525/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 391 ter cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE GENNARO nato a NAPOLI il 14/02/1993 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29525/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 391 ter cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato e obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.