Ordinanza — n. 18315/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 26/02/1971 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29507/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussumibilità del fatto nell'ambito dell'art. 47 ter, comma 8, legge n. 354 del 1975;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 18315/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta, in ordine alla sussistenza delle condizioni di detenzione domiciliare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 26/02/1971 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29507/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussumibilità del fatto nell'ambito dell'art. 47 ter, comma 8, legge n. 354 del 1975;
Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta, in ordine alla sussistenza delle condizioni di detenzione domiciliare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2025.