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Ordinanza — n. 18314/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic; appeal fails to address sentencing reasoning in traffic crime judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18314/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were objectively generic and failed to engage with the specific reasoning of the lower court's sentencing decision. The appellant challenged the dosage of the penalty for crimes under the Penal Code and Road Code but did not provide specific arguments against the court's justification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if the grounds are objectively generic and do not specifically confront the motivation provided by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing dosage Road Code crimes procedural costs guida nonostante revoca della patente infrazione privilegiata altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 13/01/1956 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29501/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 635 cod. pen. - 116 Codice della Strada); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pag. 3 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.