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Ordinanza — n. 18313/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the imposed sentence matches the agreed terms of the plea deal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18313/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by TAFILI ALSEN inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the July 2024 Rimini Tribunal sentence, arguing a discrepancy between the judgment and the plea agreement. The court found that the applied penalty strictly corresponded to the terms of the agreement upon which the judge had pronounced, rendering the complaint without merit.

Regesto Legislator

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Artt. 444 e ss. cod. proc. pen.: When the imposed sentence corresponds to the terms of the plea agreement, an appeal challenging the correspondence is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility plea agreement correspondence sentence consistency procedural costs Cassa delle ammende modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAFILI ALSEN ( CUI 06XZKRR ) nato il 16/04/2000 avverso la sentenza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29403/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminato il motivo ricorso, relativo alla corrispondenza tra la richiesta e la sentenza di applicazione della pena; Rilevato che, al di là dello sviluppo del procedimento, la pena applicata corrisponde all'accordo sul quale il Giudice si è pronunciato (cfr. pag. 2 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.