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Ordinanza — n. 18309/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of admissibility; defendant personally filed appeal without proper legal representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18309/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Karrouch Said inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Although the appellant personally submitted the request, the court found that the appeal lacked the necessary legal standing or representation required by criminal procedure rules. Consequently, the lower court's judgment of June 2024 remains in force, and the appellant was condemned to pay 3,000 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal in a criminal proceeding is inadmissible if the appellant fails to comply with mandatory procedural requirements for personal filing or representation, thereby depriving the court of jurisdiction to examine the merits.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility personal filing requirements lack of legal representation court costs condemnation Cassa delle ammende testimonianza inattendibile procedimento in contumacia facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 596 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARROUCH SAID nato il 26/03/1974 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29316/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminato il ricorso; Rilevato che il ricorso è stato personalmente proposto dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.