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Ordinanza — n. 18308/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal against second-instance judgment declared inadmissible due to lack of admissibility requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18308/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ali Las inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a judgment from the Court of Appeal of Turin, but the court found the appeal failed to meet necessary procedural thresholds. Consequently, the request was rejected without a merits review, and the appellant was condemned to bear the financial consequences of the unsuccessful filing.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the requisite grounds for admissibility or fails to comply with formal requirements, resulting in the dismissal of the request without examination of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural requirements Court of Cassazione dismissal of appeal procedural costs costi della perizia spese di difesa ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI LAS nato il 10/10/1991 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avvii‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29308/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminato il ricorso; Rilevato che il ricorso è stato personalmente proposto dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.