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Ordinanza — n. 18307/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic; appeal fails to confront specific sentencing reasoning regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18307/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of recidivism based on crimes under Articles 612-635 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the grounds were objectively generic and failed to engage with the specific reasoning provided in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are objectively generic and do not specifically confront the reasoning of the appealed decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal recidivism finding Cassation procedure procedural costs award recidiva minaccia nel diritto penale azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO MARIA CARMELA nato a TORRE DEL GRECO il 27/12/1996 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; (- R.G. n. 29293/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 612 - 635 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva; Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.