Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding sentencing and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes under Articles 337 and 341 bis of the Penal Code, arguing for generic mitigating circumstances and a reduced sentence. The court rejected these arguments because they merely repeated criticisms already evaluated by the trial judges and were too generic to confront the specific reasoning in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and confront the judgment's reasoning; generic arguments or those merely restating prior criticisms are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIAM DI JOIA nato a TORINO il 03/06/1982 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29288/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 341 bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, all'aumento di pena inflitto per la continuazione;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prova, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 1 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.