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Ordinanza — n. 18303/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18303/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding criminal liability and sentencing, arguing for generic mitigating circumstances and a different penalty calculation. The court rejected these grounds because the arguments were objectively generic and merely reproduced censure already adequately evaluated by the lower courts without confronting the specific reasoning of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely reproductive of censure already evaluated by the lower courts and are objectively generic regarding the motivation of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive censure procedural costs criminal liability motivi di cassazione evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZOLLA CARLO nato a TARANTO il 20/06/1992 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29234/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 385 - 707 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena, all'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prova, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 202