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Ordinanza — n. 18302/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18302/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, but the court found the arguments generic and repetitive of the lower court's already evaluated censure. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific grounds to confront the reasoning of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces censure already adequately evaluated by the trial judges and is objectively generic regarding the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure Article 385 Penal Code procedural costs Cassa delle ammende lack of specific grounds aiuto immediato

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
29211/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
29211/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROCCO MARCO nato a CHIOGGIA il 16/06/1993 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29211/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 1 e ss.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.