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Ordinanza — n. 18301/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive, refusing to re-evaluate evidence or facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18301/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence and facts regarding a criminal liability judgment, but the court found the arguments merely repetitive of lower court censure. Consequently, the court rejected the request because the grounds were too generic to confront the detailed reasoning of the appealed decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive arguments that merely request a different evaluation of evidence or facts without engaging with the specific motivation of the judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure evidence evaluation criminal liability court costs procedural dismissal impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 336 cod. pen
29203/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTHOURI SAMI nato il 12/12/1997 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29203/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 4 e ss. sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 202