Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive, refusing to re-evaluate evidence or facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Pratico's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pratico challenged a lower court's conviction for the crime in Article 336 of the Penal Code, arguing for generic mitigating circumstances and a different factual reconstruction. The court rejected these arguments because they merely repeated criticisms already addressed by the trial judges and lacked specific engagement with the reasoning of the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals that are merely repetitive of prior judicial evaluations or generically opposed to the reasoning without specific factual confrontation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRATICO' GIUSEPPE nato a ARDORE il 04/02/1976 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29197/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3 e ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.