Italian Court dismisses appeal for lack of interest and repetition of merits court's censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Germanelli inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to order a forensic psychiatric expert to assess his capacity to understand and will at the time of the crimes under Articles 341 bis and 659 of the Penal Code. The court rejected the request because the arguments merely repeated censure already adequately evaluated by the trial judges and the third ground was unfounded due to a lack of clear interest in challenging the decision, given that generic mitigating circumstances were recognized without reference to recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341 bis cod. pen.; Art. 659 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a and b, c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of censure already evaluated by the court of first instance or if the appellant demonstrates no clear interest in challenging the judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERMANELLI GIUSEPPE (CUI 03AN7AQ) nato a MESSINA il 26/05/1967 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29185/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 341 bis - 659 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativo alla mancata assunzione di una perizia colta ad accertare la capacità di intendere e volere dell'imputato al momento dei fatti, al giudizio di responsabilità per i fatti di cui agli artt. 341 bis cod. pen., alla determinazione della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, quanto al terzo motivo , manifestamente infondato, non essendo nemmeno chiaro quale sia l'interesse ad impugnare essendo state le circostanze attenuanti generiche riconosciute nella loro massima estensione e non essendo stato fatto alcun riferimento alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 202