Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific confrontation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a judgment on liability and the application of the abbreviated procedure, but the court found the grounds merely repetitive of the lower court's already evaluated criticisms. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific arguments confronting the detailed reasoning of the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's reasoning or are objectively generic and fail to specifically confront the motivation of the contested judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJRUSI ADEM nato a MESSINA il 24/01/2002 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29173/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 582- 391 ter cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e al rigetto di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato condizionato;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2025