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Ordinanza — n. 18297/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18297/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding the crime under Article 337 of the Penal Code, but the court found the appeal generic. The decision rests on the principle that appeals must specifically confront the lower court's reasoning rather than merely repeating criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely reproductive of censure already evaluated by the trial judges and objectively generic regarding the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure reproductive appeal Article 367 c.p.p. Article 368 c.p.p. procedural costs Cassa delle ammende perizie mediche discordanti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 337 cod. pen.
29135/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
29135/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCO MARCO nato a PADOVA il 24/01/1975 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29135/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.