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Ordinanza — n. 18294/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal for liability regarding Art. 337 crime due to lack of specific facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for the crime defined in Article 337, arguing a liability judgment, but failed to provide any specific factual details. The court rejected the appeal because the grounds were objectively generic and lacked the necessary factual deduction required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are objectively generic and fail to deduce any specific facts supporting the claim.

Parole chiave

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criminal liability appeal inadmissible grounds generic facts requirement Article 337 penal code Court of Cassation Italy procedural dismissal court costs and fine impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI ALI nato il 18/10/1992 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29098/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.