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Ordinanza — n. 18293/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18293/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18293/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE GIOVANNI nato a MESSINA il 22/06/1967 avverso la sentenza del 08/01/2024 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29074/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen per il reato previsto dall'art. 392 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata assoluzione nel merito; Ritenuto il motivo inammissibili perché sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, in definita, una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.

Regesto Legislator

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art. 392 cod. pen; Ordinanza — n. 18293/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 29074/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen per il reato previsto dall'art. 392 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata assoluzione nel merito; Ritenuto il motivo inammissibili perché sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, in definita, una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.

Parole chiave

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restituzione in pristino ripristino delle prestazioni d'invalidità condono delle spese procedurali procedure di ricorso integrazione autonoma credito di restituzione statale

Disposizioni normative citate

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art. 392 cod. pen
pen per il reato previsto dall'art. 392 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE GIOVANNI nato a MESSINA il 22/06/1967 avverso la sentenza del 08/01/2024 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29074/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen per il reato previsto dall'art. 392 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata assoluzione nel merito; Ritenuto il motivo inammissibili perché sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, in definita, una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.