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Ordinanza — n. 18292/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18292/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding recidivism, but the court found the appeal generic and a mere reproduction of censure already adequately evaluated by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific confrontation with the reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of censure already evaluated by the lower court or if it is objectively generic and fails to confront the specific reasoning of the appealed judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure recidivism argument reproduction of censure procedural costs Cassa delle ammende lower court reasoning recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE CARLO nato a NAPOLI il 25/07/1973 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29071/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.