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Ordinanza — n. 18291/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unconnected to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18291/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a review of the criminal judgment regarding specific charges, but the court found the arguments merely repetitive of already evaluated criticisms. Furthermore, the court determined the submissions were objectively generic and failed to engage with the specific reasoning of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces criticisms already adequately evaluated by the judges of the merits or if it is objectively generic and does not confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure Corte di Cassazione procedural costs criminal liability judicial review facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO ODAIR nato il 21/09/1997 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29057/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 336 - 651 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla sostituzione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.