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Ordinanza — n. 18289/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeal for criminal liability due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18289/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Maricato Giamberto, challenged a lower court's conviction for a crime under Article 335 of the Penal Code regarding criminal liability. The court rejected the appeal because the arguments were entirely generic and failed to deduce any specific facts or legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 335 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely generic and no specific facts or legal arguments are deduced.

Parole chiave

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criminal liability appeal generic grounds inadmissibility Article 335 Penal Code lack of factual deduction court costs and fine sanzioni pecuniarie favoreggiamento corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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Art. 335 cod. pen.
29044/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 335 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 335 cod. pen
29044/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 335 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCATO GIAMBERTO nato a PIOVE DI SACCO il 14/01/1982 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; .., ,,," .., ..• R.G. n. 29044/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 335 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità; Ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.