Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence regarding the crime under Article 371 of the Penal Code, but the court found the arguments generic and repetitive of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific evidence-based challenges to the factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 371 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces censure already adequately evaluated by the trial judges and is objectively generic regarding the motivation of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLI CHRISTIAN nato a GENOVA il 18/08/1976 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28029/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 371 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prova e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano in relazione a specifiche evidenze probatorie (cfr. teste Ragno);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 202