Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific confrontation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution due to minor offense severity and requested a lighter sentence, but these claims were merely repetitive of arguments already adequately evaluated by the appellate court. The court rejected the appeal because the grounds were objectively generic and failed to specifically confront the reasoning provided in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of censure already adequately evaluated by the court of first instance or if they are objectively generic and do not specifically confront the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBIN MANOLO nato a MONTEBELLUNA il 06/10/1995 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29013/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 2 senetenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2025.