Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18286/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds failing to address lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18286/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible because the grounds raised were objectively generic and failed to engage with the specific reasoning of the appealed order. The appellant argued for a review of the lower court's decision regarding the lack of domicile declaration and power of attorney, but the court found these arguments did not confront the actual justification provided. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the reasoning of the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds failure to confront reasoning procedural costs Cassa delle ammende allegazioni insufficientemente motivate riesame della domanda d'asilo motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAYE MALIK nato il 01/01/1994 avverso l'ordinanza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29002/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello per mancata rituale allegazione delle dichiarazione/elezione di domicilio e del mandato ad impugnare; Esaminato il motivo di ricorso; Letta la memoria; Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della ordinanza impugnata con la quale non si confronta (cfr., anche atto di appello);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.