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Ordinanza — n. 18285/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal for criminal liability due to lack of specific factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18285/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were entirely generic and lacked specific factual details. The appellant, Cancelli, challenged a lower court's conviction for the crime defined in Article 385 of the Penal Code without providing concrete arguments regarding liability. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal must contain specific factual allegations to establish liability; generic grounds without concrete details render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability appeal generic grounds inadmissibility Article 385 Penal Code specific factual allegations procedural costs award aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
29001/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
29001/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCELLI WLADIMIRO nato a DOLO il 31/10/1984 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; e R.G. n. 29001/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato decotto nulla di specifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.