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Ordinanza — n. 18284/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and fails to address lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18284/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible for failing to provide specific arguments against the lower court's decision. The appellant, Bounit Mohammed, submitted generic grounds that did not objectively confront the reasoning found on pages 2 and subsequent pages of the appealed judgment. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are objectively generic and fail to confront the specific reasoning of the decision under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to confront procedural costs Corte di Cassazione civil procedure objective generality motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUNIT MOHAMMED nato il 17/03/1994 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 2899B/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello; Esaminati i motivi di ricorso; Letta la memoria; Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 2 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.