Italian Court dismisses appeal as generic and fails to address lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's dismissal, but the Court found their arguments objectively generic and unrelated to the specific reasoning of the appealed order. Consequently, the appeal was rejected because it did not meaningfully confront the factual and legal grounds established by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassazione is inadmissible if the grounds are objectively generic and do not meaningfully confront the reasoning of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELOUAHED EL FARSI ( CUI 06739BI ) nato il 20/02/1992 avverso l'ordinanza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28995/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello; Esaminati i motivi di ricorso; Letta la memoria; Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 2 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.