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Ordinanza — n. 18281/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, ordering costs against the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18281/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific engagement with the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for the crime in Article 368 of the Penal Code, arguing for a different evaluation of evidence and sentencing. The court rejected these grounds because they merely reproduced criticisms already adequately assessed by the trial judges without providing concrete legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals that are merely repetitive of prior assessments or objectively generic regarding the motivation are inadmissible as they fail to confront the specific reasoning of the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure Article 368 penal code procedural dismissal court costs Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 368 cod. pen.
28981/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 368 cod. pen
28981/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPITELLI MIRCO nato a FORLF il 10/10/1974 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28981/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla mancata ammissione delle perizie richieste, alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Letta la memoria; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione - e al complessivo ragionamento dei Giudici di merito - con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 20