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Ordinanza — n. 18280/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18280/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bordes Daniel inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the recognition of generic mitigating circumstances, but the court found his arguments were merely repetitive of the appellate court's already evaluated censure. Consequently, the appeal was rejected because the grounds were objectively generic and did not meaningfully confront the reasoning of the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of censure already adequately evaluated by the court of first instance or if they are objectively generic and do not confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure mitigating circumstances Corte di Cassazione procedural costs criminal appeal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDES DANIEL nato a REGGIO EMILIA il 09/09/1988 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28977/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli art 582- 337 cod. pen.- 186 Cod. Strada ); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pag. 3 sentenza impugnata );

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.