Cassation court dismisses appeal as generic and non-contributory to the lower court's proven facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Pier Marino Pagani's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Pagani argued for non-punishability due to the minor nature of the crime, but the court found his arguments merely repetitive of the appellate court's already evaluated evidence. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific grounds to challenge the lower court's factual reconstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court censure; generic arguments regarding minor fact severity are inadmissible if they do not confront the specific reasoning of the judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANI PIER MARINO nato a FAENZA il 01/04/1956 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28968/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 2 e ss.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025