Criminal appeal dismissed as specific for sentencing issues under Art. 448, comma 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing violated the Constitution and the Penal Code, but the defense had previously raised this specific issue in a separate application regarding a different judgment. The court ruled that because the argument was already addressed in that prior proceeding, it falls outside the scope of admissible grounds for this specific appeal under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 27, comma 3, Cost.; Art. 132, cod. pen.; The grounds for appeal must be specific to the judgment under review; arguments previously raised in a separate application regarding a different judgment are inadmissible in this proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAFFIDI FONTE MIRKO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 03/03/1989 avverso la sentenza del 03/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TIVOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Mirko Scaffidi Fonte deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla dosimetria della pena e in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost. e all'art. 132 cod. pen.; Considerato che il motivo, peraltro, aspecifico è stato dedotto in relazione ad una sentenza di applicazione pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e, dunque, esula da quelli che possono essere proposti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.