Criminal appeal dismissed because prior judgment on satellite crimes created res judicata barring retrial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal should have resentenced both the main and satellite crimes, claiming an error in sentencing only the injury offense. The court rejected this, ruling that a 2020 Supreme Court decision annulled the prior judgment solely regarding the injury penalty, thereby establishing res judicata on the satellite crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 627, comma 3, cod. proc. pen.; When a Supreme Court decision annuls a lower court judgment only for specific crimes, the finality of the judgment (giudicato) attaches to the remaining crimes, precluding a retrial on those specific offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PRIMA CALOGERO SALVATORE nato a PIAZZA ARMERINA il 13/07/1956 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Calogero Di Prima deduce la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello di Firenze, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto rideterminate il trattamento sanzionatorio con riferimento ad entrambi i delitti satellite accertati e non già solo con riferimento a quello di lesioni personali; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza n. 29557 del 20/07/2020 della Corte di cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 4 giugno 2019 solo per la determinazione della pena per il delitto di lesioni personali (pag.
4) e, dunque, sulla pena determinata per gli altri reati satellite si è formato il giudicato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 20