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Ordinanza — n. 18233/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to specific lack of argumentation on statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18233/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Grande inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for the application of generic mitigating circumstances and a specific cause of non-punishment, but the court found these arguments too general and repetitive of previously rejected claims. Consequently, the court ruled that the specific legal requirements for these defenses were not met, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are too general, repetitive of prior rejected arguments, or fail to specifically address the factual and subjective elements of the crime to justify the requested statutory application.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirement generic mitigating circumstances cause of non-punishment repetitive argumentation Court of Cassazione procedural defect motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato il difensore, con il secondo motivo, censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Considerato il difensore, con il secondo motivo, censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDE SALVATORE nato a SIRACUSA il 05/10/1998 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Salvatore Grande ha dedotto la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Rilevato che il motivo, peraltro formulato in termini aspecifici, è meramente reiterativo di una analoga censura disattesa dalla Corte di appello con motivazione congrua e corretta (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) con riferimento ai plurimi precedenti penali dell'imputato per delitti contro il patrimonio e di spaccio di sostanze stupefacenti;

Considerato il difensore, con il secondo motivo, censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che il motivo, formulato in termini apodittici, è inammissibile per aspecificità, in quanto il difensore non si è confrontato con le connotazioni, oggettive e soggettive, del reato di evasione accertato, che hanno indotto i giudici di merito ad escludere l'applicazione della causa di non punibilità invocata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbra