Ordinanza — n. 18232/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVASCO SANTO nato a CATANIA il 15/01/1994 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; \2z) OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Santo Ravasco deduce l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a darsi alla fuga a bordo del proprio ciclomotore; Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile, in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 18232/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio è parimenti inammissibile, in quanto, a tacere della genericità delle censure proposte, si risolve nella sollecitazione a un nuovo di esame di merito sui punti censurati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVASCO SANTO nato a CATANIA il 15/01/1994 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; \2z) OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Santo Ravasco deduce l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a darsi alla fuga a bordo del proprio ciclomotore; Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile, in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità;
Considerato il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio è parimenti inammissibile, in quanto, a tacere della genericità delle censure proposte, si risolve nella sollecitazione a un nuovo di esame di merito sui punti censurati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio