Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18231/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic challenge to trial court's evidence assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18231/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Simone Scordino's appeal inadmissible for contesting the lower court's evidence evaluation in a generic manner. The defense argued the first-instance judgment lacked motivation and logic, but the court ruled this constituted an impermissible request for a new fact-finding review. Consequently, the appeal was rejected, and Scordino was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A challenge to the appreciation of evidence in the final instance must be specific and cannot merely request a renewed examination of the facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Civil Procedure Appeal Inadmissibility Evidence Assessment Generic Motive Rejection Supreme Court Review motivi di cassazione condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORDINO SIMONE nato a CATANIA il 19/05/1981 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Simone Scordino deduce la assoluta carenza e la manifesta illogicità della motivazione; Rilevato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.