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Ordinanza — n. 18230/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic merit review requests and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18230/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Salvatore Stivala inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued violations of specific criminal code articles and flaws in the lower court's reasoning regarding sentencing. The court rejected these claims because they merely requested a re-examination of evidence and facts, which is prohibited in a review of legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 337, 341-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on generic challenges to the assessment of evidence or requests for a new examination of facts are inadmissible as they lack specific legal grounds and violate the principle of finality.

Parole chiave

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inadmissibility appeal review of legality generic merit review criminal code violations sentencing reasoning lacune probatorie censura dell'apprezzamento delle prove motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 341-bis c.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STIVALA SALVATORE nato a CATANIA il 09/10/1980 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Salvatore Stivala deduce congiuntamente l'inosservanza degli artt. 337 e 341-bis cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione su tali punti; Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità;

Considerato il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio è parimenti inammissibile, in quanto, a tacere della genericità delle censure proposte, si risolve nella sollecitazione a un nuovo di esame di merito sui punti censurati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio